La Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) disciplina la prassi di licenza per gli impianti solari nelle zone edificabili e agricole. Per impianti a energia solare «sufficientemente adattati» basta un annuncio all’autorità competente siccome è decaduto l’obbligo della licenza edilizia. Quest’ultima è invece ancora necessaria per impianti su monumenti culturali.
LPT Art. 18a Impianti solari (nuovo dal 1.5.2014)
1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all’autorità competente.
2 Il diritto cantonale può:
a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione;
b. prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.
3 Gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo dell’autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.
4 Per il rimanente, l’interesse a utilizzare l’energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.